inopponibilità, nella vendita forzata, dei diritti dei terzi posteriori
al pignoramento
Nel 1998 viene
trascritto un pignoramento a carico di Caio, contro il quale erano già state
iscritte 4 ipoteche tra il 1994 ed il 1997.
Nel 2001 viene
emanato il decreto di trasferimento dell'immobile con l'ordine di cancellazione
sia del pignoramento che delle quattro ipoteche. Tuttavia a carico di Caio risulta una quinta ipoteca iscritta nel 2000, dopo il
pignoramento, e della quale il decreto del tribunale non ordina la
cancellazione.
Ora l'aggiudicatario intende vendere:
secondo voi questa quinta ipoteca, ferma la sua non opponibilità
al creditore pignorante ed agli intervenuti nella procedura, è efficace nei
confronti dell'aggiudicatario e dei suoi aventi causa?
Not.
Giuseppe Pappalardo
Alla luce dell'ultimo periodo
dell'art. 2919, c.c., la
risposta è negativa.
Va considerato, altresì, che, a norma
dell'art. 586, c.p.c., nel
decreto di trasferimento deve fra l'altro essere ordinata la cancellazione
delle iscrizioni ipotecarie, a meno che queste ultime non si riferiscano ad obbligazioni
assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508, c.p.c.,
del quale ultimo articolo il secondo comma precisa che "in tal caso nel
provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del
debito".
Pur stando così le cose, potrebbe però essere opportuno chiedere un
provvedimento integrativo del giudice per ordinare la formale cancellazione
dell'iscrizione "dimenticata".
Not.
Sergio D'Arrigo
Certamente no, state il disposto
dell'articolo 2919 c.c. "Effetto Traslativo della vendita forzata" : "...Non sono pero'
opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori intervenuti nell'esecuzione".