inopponibilità, nella vendita forzata, dei diritti dei terzi posteriori al pignoramento


Not. P. Di Maria

 

Nel 1998 viene trascritto un pignoramento a carico di Caio, contro il quale erano già state iscritte 4 ipoteche tra il 1994 ed il 1997.

 

Nel 2001 viene emanato il decreto di trasferimento dell'immobile con l'ordine di cancellazione sia del pignoramento che delle quattro ipoteche. Tuttavia a carico di Caio risulta una quinta ipoteca iscritta nel 2000, dopo il pignoramento, e della quale il decreto del tribunale non ordina la cancellazione.

 

Ora l'aggiudicatario intende vendere: secondo voi questa quinta ipoteca, ferma la sua non opponibilità al creditore pignorante ed agli intervenuti nella procedura, è efficace nei confronti dell'aggiudicatario e dei suoi aventi causa?

 

 


 

Not. Giuseppe Pappalardo

 

Alla luce dell'ultimo periodo dell'art. 2919, c.c., la risposta  è negativa.

Va considerato, altresì, che, a norma dell'art. 586, c.p.c., nel decreto di trasferimento deve fra l'altro essere ordinata la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, a meno che queste ultime non si riferiscano ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508, c.p.c., del quale ultimo articolo il secondo comma precisa che "in tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito".

 

Pur stando così le cose, potrebbe però essere opportuno chiedere un provvedimento integrativo del giudice per ordinare la formale cancellazione dell'iscrizione "dimenticata".

 

 


 

Not. Sergio D'Arrigo

 

Certamente no, state il disposto dell'articolo 2919 c.c. "Effetto Traslativo della vendita forzata" : "...Non sono pero' opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti  nell'esecuzione".